Progettazione Impianti Elettrici

Garanzia: questa sconosciuta

In questa sezione del nostro sito vogliamo cercare di fare un po’ di chiarezza su quelli che sono i diritti ed i doveri degli installatori elettrici in termini di garanzia dei prodotti e degli impianti installati.

Per prima cosa è bene differenziare il caso in cui si abbia a che fare con un consumatore (qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale ) piuttosto che con una società, una pubblica amministrazione o un professionista.

Nel caso si tratti di un consumatore bisogna fare riferimento al codice civile artt. dal 1519 bis al 1519 octies. Detti articoli recepiscono in pratica quanto indicato dalla direttiva 99/44/CE.

Nel caso si tratti invece di una società, di una pubblica amministrazione o di un professionista, la materia è disciplinata dal codice civile, artt. dal 1490 al 1495.

In allegato è possibile visionare gli articoli del codice civile precedentemente menzionati.

Nel seguito cercheremo di dare delle indicazioni di massima che sono generalmente riconducibili alla maggior parte dei casi che praticamente si possono presentare.

Prodotto installato presso consumatore

Il consumatore ha in genere 2 anni di garanzia sull’impianto o sul prodotto che gli viene installato. Egli ha tuttavia il dovere di segnalare il vizio o difetto riscontrato entro 60 giorni dalla scoperta. Egli è inoltre tenuto ad effettuare tutte le manutenzioni che il costruttore dell’impianto o del componente richiede per garantirne la perfetta efficienza.
Se si tratta di un difetto di un componente l’installatore ha diritto di richiedere al grossista o al costruttore del componente il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione in garanzia del componente stesso.

Evidenziamo inoltre che qualora il difetto si manifesti sull’impianto e non su un componente, se l’impresa installatrice è di tipo artigianale (titolare e pochi aiutanti) la garanzia del consumatore è ridotta ad un anno ed il tempo massimo di segnalazione del difetto è ridotto a 8 giorni.

Prodotto installato presso società, pubblica amministrazione o professionista

Un’attività di natura imprenditoriale ha in genere diritto ad un anno di garanzia. Essa ha tuttavia il dovere di segnalare il vizio o difetto riscontrato entro 8 giorni dalla scoperta. Essa è inoltre tenuta ad effettuare tutte le manutenzioni che il costruttore dell’impianto o del componente richiede per garantirne la perfetta efficienza.
Se si tratta di un difetto di un componente l’installatore ha diritto di richiedere al grossista o al costruttore del componente il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione in garanzia del componente stesso.

Conclusioni

E’ quindi importante sottolineare che in caso di componente difettoso, l’installatore ha diritto ad un rimborso spese per la sostituzione in garanzia del componente stesso (fatto salvo che non vi abbia espressamente rinunciato al momento dell’acquisto). Tuttavia, benché detta prassi sia ormai consolidata in ambito legale, chiunque debba richiedere un risarcimento al proprio grossista o al costruttore di un componente, si prepari ad una dura lotta…